Acqua destinata al consumo umano: evoluzione normativa.
La normativa vigente stabilisce che le acque destinate al consumo umano non devono contenere microrganismi, virus, parassiti o altre sostanze in quantità che rappresentino un rischio per la salute.
Recentemente è cambiata la disciplina per effetto del D.lgs. 19 giugno 2025, n. 102 (Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2025, n. 153). In particolare, il provvedimento reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020. Nel dettaglio sono modificati: gli artt. 2-16, 18-21, 23-26; gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. Le modifiche sono vigenti dal 19 luglio 2025.
Oltre alle correzioni di errori, presenti nella precedente normativa, sono state riviste alcune definizioni (con impatto importante sull’applicabilità dei requisiti) e sono previste fra l’altro nuove responsabilità, sia pubbliche che private.
Subentrano nuovi soggetti istituzionali, cambiano le regole per l’approvazione dei piani di sicurezza delle acque (PSA) e, soprattutto, compaiono nuovi parametri chimici, fisici e microbiologici delle acque destinate al consumo umano e variano i termini per l’adeguamento di quelli esistenti.
Sono stati introdotti nuovi parametri per il monitoraggio di sostanze precedentemente non regolamentate o per cui non vi erano limiti stringenti. Tra questi, si segnala l’inclusione di:
- Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS): Noti come “forever chemicals”, questi composti persistenti sono ora soggetti a limiti più severi per tutelare la salute pubblica.
- Microplastiche: Sebbene non sia ancora stato definito un limite specifico, il decreto ne prevede il monitoraggio per valutare la loro incidenza.
- Interferenti endocrini: Sostanze come il Bisfenolo A (BPA), potenzialmente dannose per il sistema ormonale, sono ora sotto stretto controllo.
Sono ridefinite le responsabilità a carico del c.d. “Gestore Idrico Distribuzione Interna” o GIDI – cioè, il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, che sia responsabile del sistema idropotabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua che in alcuni casi ha i seguenti obblighi:
- Garantire che l’acqua distribuita / consumata sia conforme ai parametri microbiologici, chimici e fisici stabiliti nell’Allegato I.
- Attuare controlli interni periodici documentati e un Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) con valutazione e gestione del rischio su tutta la filiera di distribuzione interna.
- Svolgere manutenzioni e sanificazioni di impianti e attrezzature (colonnine, rubinetti, tubazioni, serbatoi, boiler, autoclavi ..) per prevenire contaminazioni e la proliferazione del batterio della legionella.
- Informare immediatamente ASL e utenti in caso di non conformità o rischi per la salute.
La normativa prevede a carico del GIDI l’obbligo di effettuare la valutazione e la gestione del rischio, se si trova in particolari condizioni di fornire a molte persone l’acqua potabile e/o se il consumo è considerato significativo.
Strutture aventi le seguenti caratteristiche sono quelle che devono esaminare attentamente la nuova normativa per identificare ed attuare gli adempimenti previsti:
- Strutture sanitarie, di riabilitazione, ambulatoriali e odontoiatrici.
- Strutture ricettive, alberghiere, stazioni, aeroporti.
- Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali e scolastiche.
- Istituti di istruzione dotati di strutture sportive.
- Campeggi, palestre, centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), stabilimenti balneari.
Il testo del decreto D.Lgs. 102 del 2025 che ha modificato il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 si può esaminare a questo link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/07/04/153/so/24/sg/pdf
Per maggiori informazioni contattateci.
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