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Il responsabile dei lavori e i coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) nei cantieri: ruoli, compiti e differenze secondo il D.Lgs. 81/08.

7 Settembre 2026/Cantieri, Sicurezza
Nel settore della sicurezza nei cantieri edili, la gestione preventiva dei rischi e la tutela della salute dei lavoratori sono pilastri fondamentali regolati dal D .Lgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza). Quando all’interno di uno stesso cantiere, temporaneo o mobile, operano più imprese, la legge impone la definizione di ruoli chiave per coordinare le attività ed evitare infortuni.
In questo articolo analizzeremo nel dettaglio compiti, responsabilità e differenze tra i ruoli di:
  • Responsabile dei lavori
  • Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
  • Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

1. Il responsabile dei lavori: il braccio operativo del committente.

Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere gli adempimenti previsti in materia di sicurezza. Si tratta di una figura cardine che fa da tramite tra la committenza e i professionisti sul campo.

Le attività di competenza del responsabile dei lavori, come indicato nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono di seguito precisate:

  • Verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., senza la cui autorizzazione non possono accedere al cantiere;
  • Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  • Prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione/Ispettorato Provinciale/Territoriale del Lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII e ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • Sospende i lavori, allontana le imprese e/o i lavoratori autonomi dal cantiere o risolve il contratto nel caso in cui ritenga motivata la segnalazione da parte del Coordinatore Sicurezza Esecuzione (C.S.E.) delle inosservanze alle disposizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 comma 1 e alle prescrizioni di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): la prevenzione all’origine.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) è il professionista incaricato di pianificare le misure di sicurezza prima dell’inizio effettivo dei lavori, agendo in stretta sinergia con i progettisti dell’opera.

Quando è obbligatoria la nomina del CSP?

La presenza del CSP è obbligatoria in tutti i cantieri in cui è prevista la presenza di due o più imprese esecutrici, anche se queste non operano contemporaneamente.

  • L’unica eccezione: La nomina del CSP non è obbligatoria per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e con un importo inferiore a 100.000 euro. In questo caso specifico, le funzioni di progettazione della sicurezza vengono assunte direttamente dal CSE.

Le attività di competenza del CSP:

  • Incontra il Committente e il Progettista per l’identificazione della tipologia di lavoro che sarà effettuato, la programmazione dell’attività di progettazione, le fasi lavorative prevedibili, la durata delle fasi individuate;
  • Redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), di cui all’Articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che consiste nella relazione tecnica e nelle prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’All. XI nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’All. XV e il cronoprogramma dei lavori. Il PSC sarà corredato da tavole esplicative di progetto, relativamente agli aspetti di sicurezza;
  • Predispone il Fascicolo dell’Opera (i cui contenuti sono definiti dall‘All. XVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) adattato alle caratteristiche dell’opera stessa contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Tale fascicolo è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera ed è quindi da conservare, anche a lavori chiusi, da parte del Committente.

3. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE): la vigilanza operativa sul campo.

Mentre il CSP progetta la sicurezza sulla carta, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ha il compito di garantirne l’applicazione pratica durante tutta la durata dei lavori in cantiere.

Le attività di competenza del CSE:

  • Assiste il Committente o il Responsabile dei Lavori  in merito all’obbligo in capo a tali soggetti di notificare l’avvio di un cantiere, secondo l’Art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione/Ispettorato Provinciale/Territoriale del Lavoro territorialmente competenti;
  • Redige/aggiorna il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell’Opera secondo l’Art. 92, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e adegua tali documenti in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche;
  • Assiste il Committente o il Responsabile dei Lavori in merito all’obbligo di trasmettere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori, secondo l’art. 101 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
  • Assiste il Committente o il Responsabile dei Lavori in merito alla verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, e la coerenza dello stesso con il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  • Effettua verifiche e sopralluoghi volti a coordinare le attività interferenti e ad accertare le condizioni di sicurezza del cantiere;
  • Redige i verbali a seguito delle verifiche e/o attività di coordinamento e li invia ai soggetti coinvolti;
  • Impone l’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, con azioni di coordinamento e controllo.

Il CSE designato s’impegna a dare comunicazione al Committente, su sua richiesta, circa le attività svolte e gli eventi particolarmente significativi dal punto di vista della sicurezza del cantiere (es. allontanamento ditte, sospensioni lavori, ecc.).

Requisiti e abilitazione: come si diventa CSP o CSE?

Per esercitare il ruolo di coordinatore della sicurezza in cantiere, sia come CSP che come CSE, sono richiesti specifici requisiti:

  • Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali con attestato di almeno un anno di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
  • Diploma universitario in ingegneria o architettura con attestato di almeno due anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
  • Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico con attestato di almeno tre anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

In aggiunta a uno di questi requisiti di titolo di studio ed esperienza, è necessario frequentare un corso di formazione specifico della durata complessiva di 120 ore, come il corso coordinatore sicurezza 120 ore, che permette di ottenere l’abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza. Inoltre, è necessario seguire un corso di aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza della durata minima di 40 ore ogni 5 anni.

CSP e CSE possono essere la stessa persona?

Sì la normativa consente che entrambi i ruoli vengano affidati allo stesso professionista, a patto che sia in possesso dei requisiti di legge. Questa scelta può semplificare il flusso informativo, anche se affidare i ruoli a figure distinte permette spesso un controllo più indipendente e specialistico sulle due diverse macro-fasi (progettazione ed esecuzione).

Scopri come traduciamo la teoria in pratica: le nostre referenze sul campo.

Se desideri vedere come applichiamo concretamente questi standard di sicurezza sul campo, ti invitiamo a esplorare i nostri approfondimenti dedicati ai casi reali. Nei nostri articoli di approfondimento analizziamo nel dettaglio i progetti più complessi e significativi in cui il team di Synergica ha assunto direttamente gli incarichi di Responsabile dei Lavori, CSP e CSE, garantendo una gestione dei rischi impeccabile, la piena conformità normativa e la tutela dei lavoratori dall’inizio alla fine delle opere:

  • Casa Raffaello – Viale Sanzio 16, Trieste.
  • Comprensorio Ex Fiera di Trieste – Via Rossetti, Via Revoltella, Via delle Settefontane, P.le De Gasperi, Trieste.

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La gestione della sicurezza in cantiere richiede competenze multidisciplinari, un aggiornamento normativo costante e un’attenzione rigorosa alla redazione dei documenti. Synergica affianca committenti, responsabili dei lavori e imprese offrendo servizi qualificati di consulenza, assunzione del ruolo di CSP/CSE e corsi di formazione accreditati per coordinatori della sicurezza.

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