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I ns. corsi sono conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

3 Aprile 2026/Formazione

I corsi di formazione sulla sicurezza offerti da Synergica rispettano pienamente le disposizioni del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.


Dal 2025 la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata rinnovata. Il nuovo Accordo Stato-Regioni è entrato in vigore a maggio 2025, con lo scopo di unificare le regole precedenti e introdurre importanti novità per tutti i ruoli aziendali.

Le principali novità.

Il nuovo Accordo introduce nuovi corsi e modifica la durata e le modalità di altri; ad esempio:

Ruolo Aziendale  Formazione InizialeAggiornamento Note
  Datore di Lavoro  Minimo 16 ore (obbligatorio per tutti) + modulo cantieri 6 ore (per chi opera nei cantieri)Quinquennale (minimo 6 ore)da completare entro il 19 maggio 2027.
PrepostiEstesa da 8 a 12 ore minime  Biennale (da quinquennale), minimo 6 oreNon può più essere svolta in e-learning. Aggiornamento obbligatorio in presenza.
  DirigentiRidotta da 16 a 12 ore  Quinquennale (minimo 6 ore)Modulo extra di 6 ore per chi opera nei cantieri.

Altre novità:

  • Verifiche obbligatorie: sono rese obbligatorie le verifiche finali di apprendimento per ogni corso.
  • Verifica dell’efficacia formativa; questa verifica, obbligo del Datore di Lavoro, deve avvenire tra i 6 mesi e 1 anno dopo il corso e può essere effettuata tramite l’analisi dei dati sugli infortuni, la somministrazione di questionari ai lavoratori o l’utilizzo di check-list per valutare l’applicazione pratica delle procedure apprese.
  • Perdita del credito: la mancata formazione o il mancato aggiornamento per un periodo prolungato (es. oltre 10 anni) può portare alla necessità di ripetere il percorso formativo da zero.

Cosa cambia con il nuovo Accordo?

  • Corsi non regolamentati in passato: ora seguono le nuove regole introdotte dall’Accordo 2025.
  • Corsi già regolamentati: possono ancora essere svolti secondo le vecchie regole per un periodo fino al 19 maggio 2026, purché rispettino tutti i requisiti precedenti.
  • I corsi per lavori in quota, ponteggiatori, lavoratori sospesi su fune, addetti al primo soccorso, addetti antincendio, utilizzo del DAE, RLS e posa e rimozione segnaletica stradale non sono stati trattati dal nuovo Accordo 2025 e quindi la loro erogazione e gestione rimane invariata
  • Corso per Preposti: la durata del corso per Preposti passa da 8 a 12 ore. Synergica propone pertanto, il corso da 12 ore aggiornato secondo la nuova normativa.
  • Corso di Aggiornamento per Preposti:
    • Per i preposti formati (con corso base o aggiornamento) prima del 19 maggio 2023 vale il periodo transitorio di un anno e, pertanto, l’aggiornamento deve essere concluso entro il 19 maggio 2026.
    • Per i preposti formati (con corso base o aggiornamento) dal 19 maggio 2023 al 23 maggio 2025, si applica l’aggiornamento biennale dalla data di entrata in vigore del nuovo ACSR, pertanto l’aggiornamento dovrà essere concluso entro il 19 maggio 2027.
    • Per i preposti formati (con corso base o aggiornamento) dal 19 maggio 2025, si applica l’aggiornamento biennale a partire dall’ultima data del corso.
  •  Aggiornamento e la “Regola dei 10 Anni”: a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo (19 maggio 2025), i soggetti che non hanno aggiornato regolarmente la loro formazione abilitante nei 10 anni precedenti (rispetto a tale data) vedono decadere il titolo abilitante e devono frequentare un nuovo corso di formazione completo. Questa regola vale solo per i corsi disciplinati dal nuovo accordo (non vale quindi per i corsi antincendio, primo soccorso, ponteggiatori, lavoratori sospesi su fune, lavori in quota).
  • Non sono più previsti i 60 giorni di tempo dall’assunzione del lavoratore per completare la formazione – deve essere svolta subito.

Chi sceglie i nostri corsi partecipa a percorsi formativi validi, riconosciuti e pienamente conformi alla normativa vigente.


Il periodo transitorio.

Fino al 19 maggio 2026:

  • I corsi già previsti dagli Accordi del 2011 e 2016 possono continuare a essere erogati secondo le vecchie regole.
  • I corsi nuovi (es. per lavori in spazi confinati o uso di carriponte), non essendo mai stati regolamentati prima, devono già rispettare le nuove disposizioni del 2025.

Validità dei corsi precedenti.

I corsi svolti prima del 19 maggio 2025 restano validi se:

  • sono stati erogati secondo le regole allora in vigore;
  • hanno rispettato durata, contenuti, metodi e requisiti dei docenti previsti;
  • sono stati correttamente documentati (registro presenze, attestati, programmi, ecc.).

Per i corsi non regolamentati in precedenza, saranno considerati validi se i contenuti sono già in linea con il nuovo Accordo. In caso contrario, sarà necessario frequentare un corso aggiornato entro 12 mesi.

Siamo a disposizione per aiutarti a scegliere il percorso formativo più adatto e conforme alla normativa.


Per vedere le risposte ad alcuni dei quesiti più comuni sull’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 – AIFOS Clicca qui.

Per esaminare il testo dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 e gli schemi riassuntivi vi invitiamo a consultare il seguente documento:

Vai al testo del nuovo Accordo Stato-Regioni

Accordo Stato Regioni: Le Prime FAQ (Frequently Asked Question) ufficiali emesse dal Coordinamento Tecnico.

Il coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni ha inviato, al Ministero del Lavoro, le FAQ raccolte dalle Regioni e le relative risposte.

Nell’ambito della sua prima attuazione, le Regioni e le Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie, hanno raccolto quesiti, talvolta ricorrenti, avanzati da Associazioni datoriali e sindacali e da soggetti formatori e, nella logica di garantire uniformità di applicazione dell’Accordo sul territorio nazionale, è stato prodotto il documento di Frequently Asked Questions (FAQ) che ad ogni domanda offre un riscontro condiviso all’interno della Sub Area Salute e Sicurezza sul lavoro.

Per consultare il documento, clicca qui.

FAQ MLPS su formazione Accordo Stato Regioni 17 Aprile 2025: Ulteriori chiarimenti operativi.

Sono state pubblicate in data 27/03/2026 ulteriori FAQ, questa volta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 relativo alla formazione: un pacchetto di chiarimenti che incide direttamente su accreditamento, attestati, formazione attrezzature, preposti, DL RSPP, ambienti confinati, periodo transitorio e molto altro

Punti chiave:
– Validità regionale dell’accreditamento: per operare in più Regioni serve accreditamento multiplo.
– Attestati: confermati i requisiti minimi; elementi aggiuntivi ammessi
– Formazione attrezzature: presenza obbligatoria, niente VCS né e‑learning
– Credito formativo: decade dopo 10 anni senza aggiornamento.
– Periodo transitorio: fino al 19 maggio 2026 si possono avviare corsi secondo i precedenti Accordi, salvo nuove attrezzature.
– Preposti: aggiornamento entro 12 mesi se la formazione ha più di 2 anni

Un documento importante per allineare processi formativi, verifiche e responsabilità organizzative.

Per consultare il documento, clicca qui.

FAQ Regione Veneto 18 giugno 2026.

La Regione Veneto ha emanato, con nota n. 358091 del 18 giugno 2026, un documento di FAQ finalizzato a risolvere alcune criticità interpretative sull’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza, emanato il 17 aprile 2025 ed applicabile dal 24 maggio 2026. Il documento è stato elaborato nell’ambito del Comitato di Coordinamento regionale delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per consultare il documento, clicca qui.

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