Formazione antincendio
Riportiamo l’elenco dei luoghi di lavoro dove si svolgono attività a rischio antincendio medio ed elevato in cui è previsto che gli addetti antincendio svolgano l’esame presso i Vigili del Fuoco per il conseguimento dell’idoneità tecnica
Riferimenti Legislativi
- DM 10/03/1998
Descrizione
ALLEGATO X del DM 10/03/1998 – Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall’art. 6, comma 3
Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgano attività per le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28/11/1996, n. 609;
- industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del DPR n. 175/88 e successive modifiche e integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2
- aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- alberghi con oltre 100 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 dipendenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello stato ai sensi del rd 7/11/42 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m2q;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili di lunghezza superiore a 50 m.;
- cantieri temporanei o mobili che impiegano esplosivi.
NOTA:
Art. 6 del DM 10/03/1998
Designazione degli addetti al servizio antincendio
- All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall’articolo 10 del decreto suddetto.
- I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.
- I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609
- Fermo restando l’obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro ritenga necessario che l’idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita esclusivamente secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge 28/11/96, 609.