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Formazione antincendio.

26 Gennaio 2026/Formazione

Idoneità tecnica antincendio: che cos’è, quando serve e come si ottiene.

L’idoneità tecnica antincendio è un attestato rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco che certifica che un lavoratore designato come addetto antincendio (per attività a livello 2 o a livello 3) possiede le competenze pratiche e teoriche necessarie per attuare misure di prevenzione incendi, intervenire in caso di emergenza e collaborare alla gestione della sicurezza in azienda.

Tale attestazione è disciplinata, nel contesto della sicurezza sul lavoro, in particolare dal D.M. 2 settembre 2021.

Che cos’è l’idoneità tecnica antincendio.

L’idoneità tecnica consiste in un esame pratico e teorico davanti ai Vigili del Fuoco, con il quale si accerta che l’addetto antincendio:

  • conosce le procedure di emergenza,
  • sa utilizzare correttamente gli estintori e altri dispositivi,
  • può contribuire alla gestione delle emergenze in scenari complessi.

Il D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che l’idoneità tecnica riguarda gli addetti al servizio antincendio nelle attività individuate nell’Allegato IV, cioè quelle a maggior rischio o con elevato affollamento.

Quando è obbligatoria l’idoneità tecnica.

L’idoneità tecnica è richiesta solo in specifiche tipologie di attività lavorative. L’art. 5 comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 prevede che devono conseguirla gli addetti antincendio che operano nei luoghi di lavoro dove si svolgono le attività individuate nell’Allegato IV.

In tutti questi casi, oltre alla formazione prevista, è obbligatorio svolgere l’accertamento di idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco.


Allegato IV – Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio.

4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1,lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

m) uffici con oltre 500 persone presenti;

n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;

p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.


Come si ottiene l’idoneità tecnica.

L’esame è gestito direttamente dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Requisiti preliminari.

Prima dell’esame, il lavoratore deve aver frequentato il corso di formazione antincendio come definiti dall’Allegato III del D.M. 2 settembre 2021.

Procedura.

Per richiedere l’esame, l’azienda deve sostenere un costo stabilito dal Ministero degli Interni e presentare un’istanza al Comando VVF competente, con:

  • Elenco dei lavoratori da esaminare;
  • Attestati di frequenza ai corsi;
  • Dati sull’ente formatore e docenti;
  • Assicurazione per eventuali infortuni;
  • Recapito del referente aziendale.

L’azienda deve provvedere anche alla Fornitura e ritiro delle attrezzature (estintori, bombole) e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari alla parte pratica dell’esame.

Svolgimento dell’esame.

L’esame comprende:

  • prova teorica (conoscenze normative e procedure),
  • prova pratica (uso estintori, idranti, simulazioni di emergenza).

Al superamento, i VVF rilasciano un attestato nominativo di idoneità tecnica.

Synergica supporta le aziende chiedendo ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Trieste, Gorizia ed Udine l’esame e fornendo la documentazione e il materiale necessario alla prova pratica.

Per esercitarsi alla prova teorica clicca qui.

La quota da corrispondere a Synergica Srl per tale assistenza è comprensiva di:

  1. Gestione pratiche di iscrizione all’esame: Il pagamento include la registrazione e la gestione amministrativa della partecipazione all’esame, coprendo tutte le spese necessarie per consentire l’accesso all’esame stesso, comprese le marche da bollo da allegare alla domanda per conto del Cliente;
  2. Fornitura e ritiro delle attrezzature e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari alla parte pratica dell’esame: Durante l’esame, ci occuperemo della fornitura e ritiro del numero previsto di estintori, bombole e altri dispositivi di protezione (che non sono forniti dai Vigili del Fuoco). Questo servizio è incluso nella quota, anche se il candidato non dovesse superare l’esame.
  3. Ritiro dell’attestato: Per coloro che superano l’esame, è previsto il rilascio dell’attestato di idoneità, che avverrà previo pagamento di una marca da bollo da 16,00€ per ciascun partecipante. La marca da bollo è un’imposta necessaria per il rilascio di documenti ufficiali. Il ritiro dell’attestato sarà possibile solo con una delega firmata, se il partecipante non è in grado di ritirarlo personalmente.

In sintesi, la quota copre sia gli aspetti amministrativi (iscrizione e bolli), sia gli aspetti pratici legati alla preparazione e al rilascio della certificazione, garantendo che anche chi non supera l’esame possa usufruire dell’attrezzatura e dell’assistenza necessaria durante la prova.

Nota per chi svolge il corso antincendio livello 2.

Seppur molte attività dov’è richiesta l’idoneità tecnica corrispondano ad attività di livello 3, vi segnaliamo che ci sono casi ove è necessario conseguire l’idoneità tecnica pur non ricadendo specificamente nelle attività di livello 3.

Alcuni esempi sono i seguenti:
  • Alberghi: necessaria idoneità tecnica se i posti letto sono oltre 100 (l’attività di livello 3 è se si cuperano i 200 posti letto);
  • Uffici: necessaria idoneità tecnica se le persone presenti sono oltre 500, ma diventa attività di livello 3 oltre le 1000 persone presenti;
  • Scuole: necessaria idoneità tecnica se le persone presenti sono oltre 300, ma diventa attività di livello 3 oltre le 1000 persone presenti;
  • Attività commerciali ed espositive: necessaria idoneità tecnica se la superficie aperta al pubblico supera i 5000 mq, ma diventa attività di livello 3 se la superficie aperta al pubblico supera i 10.000 mq;
  • Locali di pubblico spettacolo e trattenimento: necessaria idoneità tecnica se la capienza supera le 100 persone, ma non è specificamente fissato un limite oltre il quale diventa attività di livello 3.

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