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Interpello n. 4/2024: obbligo di preposto anche in appalto.

L’Interpello n. 4/2024 è stato pubblicato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con l’art. 12 del D.Lgs. 81/2008.

Il documento presenta l’Interpello n. 4/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in risposta a quesiti della Camera di Commercio di Modena riguardo all’obbligo di individuare il preposto nelle attività in appalto.

Si analizzano i casi di attività con due o un solo lavoratore, e la possibilità che il preposto sia il responsabile della commessa. La Commissione conclude riaffermando l’obbligo di individuare sempre un preposto, eccetto in casi eccezionali di minima complessità organizzativa, e specificando che il preposto deve essere effettivamente presente sul luogo di lavoro. L’interpello richiama e interpreta articoli del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro.

Qual è il ruolo del preposto secondo il D.Lgs. 81/2008?

Il ruolo del preposto, come definito dal Decreto Legislativo 81/2008, è fondamentale per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, in particolar modo nei contesti di appalto.

  • Il preposto è una figura che, in virtù delle sue competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali a lui conferiti, supervisiona l’attività lavorativa e assicura l’attuazione delle direttive ricevute, verificando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa funzionale all’incarico.
  • Il preposto ha quindi la responsabilità di sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro e dell’uso corretto dei mezzi di protezione collettivi e individuali forniti.
  • Nel caso in cui il preposto rilevi comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, ha il dovere di intervenire per correggere tali comportamenti, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
  • Se la situazione lo richiede, il preposto può interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
  • Inoltre, il preposto ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente qualsiasi deficienza riscontrata nei mezzi, nelle attrezzature di lavoro e nei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, di cui venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
  • In presenza di tali deficienze o condizioni di pericolo, il preposto può interrompere temporaneamente l’attività e, in ogni caso, deve segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
  • La normativa sottolinea l’importanza del preposto come figura di garanzia, prevedendo la sua presenza obbligatoria in qualsiasi contesto lavorativo, anche nei casi di appalto, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.
  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e comunicare al committente il nominativo del preposto.
  • La coincidenza tra la figura del preposto e quella del datore di lavoro è ammessa solo in casi eccezionali, in aziende di piccole dimensioni e con un’organizzazione semplice, dove il datore di lavoro supervisiona direttamente l’attività lavorativa.
  • Un lavoratore non può essere preposto di se stesso; pertanto, in un’impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto saranno necessariamente svolte dal datore di lavoro.

In conclusione, il ruolo del preposto è cruciale per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con responsabilità che vanno dalla vigilanza sul rispetto delle norme alla segnalazione tempestiva di pericoli e alla supervisione dell’uso corretto dei dispositivi di protezione. La sua presenza è obbligatoria in ogni contesto lavorativo, a garanzia di un ambiente di lavoro sicuro per tutti i lavoratori.

Quando è obbligatoria la figura del preposto in un’attività di appalto?

La figura del preposto è sempre obbligatoria in un’attività di appalto. Questo significa che, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono sempre indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Il legislatore ha voluto rafforzare il ruolo del preposto come figura di garanzia per la salute e la sicurezza sul lavoro. La sua presenza è fondamentale per assicurare che le direttive in materia di sicurezza vengano rispettate e che eventuali pericoli vengano segnalati tempestivamente.

Anche nel caso in cui l’attività di appalto sia svolta da un solo lavoratore, è necessario individuare un preposto. In questo caso, le funzioni di preposto saranno svolte dal datore di lavoro. Un lavoratore non può essere preposto di se stesso.

È importante sottolineare che il preposto deve essere una persona che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi previsti dalla legge. Ad esempio, un responsabile di commessa che non si reca presso il luogo delle attività non può essere considerato un preposto valido.

In conclusione, l’obbligo di individuare un preposto in un’attività di appalto è inderogabile, a tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.

Visualizzare Interpello n. 4-2024
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